Art. 1.
(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio della provincia di Caltanissetta e nei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento).

      1. È istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella provincia di Caltanissetta, comprendente il territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta. I comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento possono aderire alla zona franca.
      2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico.
      3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2020.